Il Decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77 del 17 Luglio 2020, in attesa delle disposizioni attuative dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico, ha introdotto due importanti novità per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica:

  • Innalzamento al 110% del bonus per le agevolazioni fiscali
  • recupero del bonus fiscale tramite cessione del credito d’imposta oppure lo sconto in fattura

Eco bonus 110%

In aggiunta alla possibilità di ripartire la detrazione fiscale in cinque quote annuali di pari importo, per anticipare il recupero del bonus puoi scegliere per ogni intervento una di queste 2 diverse modalità:

Cessione del credito di imposta ecobonus

altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari

Sconto ecobonus in fattura

sul corrispettivo dovuto al fornitore (es. impresa edile che esegue la riqualificazione)

Nel caso dello Sconto in fattura, concordato con l’azienda che esegue i lavori, il tuo credito d’imposta passerà in capo al fornitore, che potrà a sua volta utilizzarlo in compensazione con facoltà di cessione del credito fiscale ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari.

Nella nuova misura governativa rientrano le spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’esecuzione su condomini o case private dei seguenti interventi (cosiddetti trainanti):
  • Interventi di isolamento termico
  • Sostituzione delle caldaie con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore o ibridi
  • Sostituzione delle caldaie con impianti a pompa di calore o ibridi
  • Interventi antisismici sugli edifici
  • Impianti solari fotovoltaici
  • Ricarica di veicoli elettrici

Ecobonus: chi puo usufruirne 

  • Persone fisiche (nel caso di interventi su singole unità immobiliari nel massimo di due per singolo proprietario)
  • Condomìni (nel caso di lavori sulle superfici comuni come la realizzazione del cappotto termico, l’installazione d’impianti fotovoltaici o la sostituzione della caldaia)
  • Istituti autonomi case popolari (IACP)
  • Cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa
  • Enti del terzo settore iscritti nei pubblici registri (ONLUS, Organizzazioni di volontariato, APS)
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche (per lavori sugli immobili adibiti a spogliatoi)

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